

Chi garantisce il debito di una società non è automaticamente un professionista. Se il fideiussore è una persona fisica estranea all’impresa, può beneficiare delle tutele previste dal Codice del consumo, compresa la possibile inefficacia delle clausole vessatorie.
Lo ha ribadito il Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 556 del 27 agosto 2026.
La qualifica del garante deve essere valutata al momento della firma. In particolare, occorre verificare se il fideiussore:
Nel caso esaminato, due garanti detenevano ciascuno il 48% del capitale sociale e uno era anche amministratore. Il Tribunale ha quindi escluso che potessero essere considerati consumatori.
Diversa la posizione della terza garante: non era socia né amministratrice, ma soltanto coniuge di uno dei soci. Secondo il giudice, il rapporto familiare non basta a dimostrare un coinvolgimento professionale nell’impresa. Alla donna è stata pertanto riconosciuta la tutela del consumatore.
La fideiussione conteneva una clausola che dispensava il creditore dall’agire entro il termine previsto dall’articolo 1957 del Codice civile.
Il Tribunale ha ritenuto la deroga inefficace nei confronti della garante consumatrice. Poiché il creditore non aveva promosso tempestivamente le proprie iniziative, è stato dichiarato decaduto dalla garanzia.
La banca chiedeva ai fideiussori oltre 252 mila euro, ma non aveva prodotto tutti gli estratti conto necessari a ricostruire il rapporto dalla sua apertura.
Il giudice ha quindi riconosciuto soltanto 148.218,75 euro, relativi alle operazioni di anticipo fatture adeguatamente documentate, escludendo la parte riferita allo scoperto di conto corrente.
La sentenza conferma che non esiste un “professionista di riflesso”: la natura imprenditoriale del debito non si trasferisce automaticamente al fideiussore.
Prima di pagare quanto richiesto, il garante dovrebbe quindi verificare:
Una verifica che può determinare la riduzione della somma richiesta o, come nel caso deciso a Grosseto, la completa liberazione del garante consumatore.

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